Il diritto alla formazione salvaguardia il periodo d’apprendistato
Buone notizie per chi ha un contratto di apprendistato, cioè per i 564.000 lavoratori italiani (stando alle cifre del 2006) che sono stati disposti ad accettare le condizioni contrattuali peggiori (in termini di retribuzione, durata del rapporto, ammortizzatori sociali, etc.) in cambio di una formazione specializzata tale da garantirgli una cospicua crescita professionale.“Se l’apprendista si assenta per lunghi periodi, comunque, il suo diritto alla formazione va salvaguardato”. E’ quanto si legge nel parere numero 9 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro che analizza le ipotesi più frequenti di assenze prolungate del lavoratore assunto con contratto di apprendistato, come: malattia, servizio di leva, maternità’ e congedo parentale, ferie annuali, sospensione consensuale per esigenze aziendali. Quindi, in caso di assenze prolungate del lavoratore, il periodo di apprendistato sarà prorogato per consentire l’effettivo completamento del percorso di apprendimento e qualificazione.
In caso di malattia poi, la giurisprudenza da indicazioni precise, ritenendo che, in virtù del principio dell’effettività della formazione, non potranno essere considerati, ai fini del completamento del periodo di apprendistato periodi di inattività.
Ricordiamo ai nostri lettori che, nonostante il moltiplicarsi di stage e tirocini, strumenti spesso usati in modo improprio, il contratto di apprendistato è l’unico contratto di lavoro con funzione formativa ed è disciplinato dal D.lgs. n. 276 del 2003.
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